Lasciare la Svizzera: che cosa accade alla vostra previdenza
Emigrare dalla Svizzera: che cosa accade al diritto AVS, quando il 2° pilastro può essere versato in contanti, la restrizione UE/AELS, il pilastro 3a alla partenza e l'imposta alla fonte.
In breve: I vostri diritti previdenziali svizzeri non spariscono quando partite — ma poterli portare con voi in capitale dipende quasi interamente dalla destinazione.
Questa guida si rivolge a chi emigra dalla Svizzera. Chi risiede all'estero e viene a lavorare in Svizzera segue regole diverse: si veda la guida dedicata ai frontalieri.
L'AVS: mantenete ciò che avete costruito
I contributi versati durante l'attività in Svizzera restano accreditati sul vostro conto AVS. Al pensionamento la rendita che ne deriva viene versata anche se risiedete all'estero.
In virtù dell'Accordo sulla libera circolazione con l'UE, i periodi assicurativi sono coordinati fra i paesi: ogni sistema valuta il diritto secondo le proprie regole, e i periodi compiuti altrove possono concorrere ad aprire il diritto. Otterrete una rendita da ciascun sistema anziché una rendita unificata.
Da notare: i contributi AVS non vengono rimborsati alla partenza. Quanto versato acquista un diritto alla rendita, non un avere recuperabile.
Il 2° pilastro: dove va e se potete portarlo
Quando cessate l'attività in Svizzera, il vostro avere lascia la cassa del datore di lavoro ed è trasferito su un conto o una polizza di libero passaggio, dove resta fino al prelievo.
La possibilità di riscuoterlo in contanti alla partenza dipende dalla destinazione:
- Partenza verso uno Stato UE o AELS in cui diventate soggetti all'assicurazione obbligatoria per vecchiaia, superstiti e invalidità: la parte obbligatoria è bloccata. Resta sul conto di libero passaggio ed è accessibile al più presto cinque anni prima dell'età di riferimento. La parte sovraobbligatoria può di regola essere versata in contanti.
- Partenza definitiva fuori da UE/AELS: il versamento in contanti dell'intero avere è di regola possibile.
La distinzione pesa molto sul piano finanziario e coglie spesso di sorpresa. Verificate lo statuto del paese di destinazione prima di pianificare contando su un capitale.
Il pilastro 3a
La partenza definitiva dalla Svizzera è uno dei motivi di prelievo anticipato previsti per il pilastro 3a: il capitale può quindi di regola essere versato in caso di partenza definitiva.
Come per ogni prelievo 3a, un conto viene chiuso per intero e il versamento è tassato. Se detenete più conti si applica la stessa logica di scaglionamento: chiuderli in anni civili diversi riduce l'imposta complessiva.
L'imposta sul versamento
Una prestazione in capitale versata a una persona residente all'estero è soggetta all'imposta alla fonte svizzera, trattenuta direttamente dall'istituto che paga — cassa pensione, fondazione di libero passaggio o offerente 3a.
A seconda della convenzione contro le doppie imposizioni fra la Svizzera e il vostro nuovo Stato di residenza, tale imposta può essere rimborsabile. Il rimborso non è automatico: richiede di regola un'istanza e spesso la prova che la prestazione è stata tassata nello Stato di residenza.
L'aliquota applicata dipende inoltre dalla sede dell'istituto che paga — uno dei motivi per cui la scelta della fondazione di libero passaggio può contare al momento della partenza.
Prima di partire
- Cercate tutti gli averi previdenziali. Averi di precedenti datori di lavoro potrebbero già giacere su conti di libero passaggio semidimenticati. Esiste un ufficio nazionale che aiuta a rintracciare gli averi dimenticati.
- Decidete prima della partenza dove debba trovarsi la prestazione di libero passaggio e su quanti conti, non dopo.
- Verificate la posizione convenzionale del paese di destinazione, soprattutto se il capitale fa parte del piano.
- Conservate la documentazione AVS. Vi servirà decenni dopo per richiedere la rendita dall'estero.
Domande frequenti
Perdo l'AVS se lascio la Svizzera?
No. I contributi versati restano accreditati e la rendita corrispondente vi è versata all'estero. I contributi non sono rimborsati alla partenza.
Posso prelevare la cassa pensione quando emigro?
Integralmente solo con una partenza definitiva fuori da UE/AELS. All'interno di UE/AELS, se vi assoggettate all'assicurazione obbligatoria locale, la parte obbligatoria resta bloccata mentre quella sovraobbligatoria può di regola essere versata.
E il mio pilastro 3a?
La partenza definitiva è un motivo di prelievo anticipato previsto: il 3a può quindi di regola essere versato. È tassato al prelievo come qualsiasi altro versamento 3a.
Sarò tassato due volte?
L'imposta alla fonte svizzera è trattenuta direttamente. Se possa essere recuperata dipende dalla convenzione contro le doppie imposizioni con il vostro Stato di residenza, e il rimborso va di regola richiesto.
Fonti: Accordo sulla libera circolazione delle persone Svizzera–UE (coordinamento delle assicurazioni sociali); LAVS (RS 831.10); LPP (RS 831.40) e LFLP (RS 831.42) sul libero passaggio e sul trasferimento della prestazione d'uscita; OLP (RS 831.425) art. 16 (momento del versamento delle prestazioni di libero passaggio); OPP 3 (RS 831.461.3) art. 3 (motivi di prelievo anticipato del pilastro 3a); LIFD (RS 642.11) art. 83–101 (imposizione alla fonte); convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, gestite dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).
Informazioni a scopo educativo, non consulenza finanziaria. Il trattamento dipende dal paese di destinazione e dalla vostra situazione fiscale individuale.